Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente: 5) disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, con particolare riferimento ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici, nonché dei ciclomotori e motoveicoli, avendo riguardo alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di sicurezza attiva e passiva proprie dei quadricicli leggeri e di quelli pesanti.