Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, anche consentendo l'avvio della sperimentazione di dispositivi concepiti per il rimorchio di autovetture, da parte di autoveicoli muniti di gancio posteriore di traino e idonea massa rimorchiabile per un'approvazione alla circolazione, nel rispetto della normativa europea in materia.