Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Abrogazioni). – 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Sono fatti salvi gli eventuali procedimenti già avviati e gli effetti già prodotti ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.