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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.2. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 730

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/08/2013  [ apri ]
8.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Disciplina urbanistica).

  1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, garantendo al contempo il massimo coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel rispetto del riparto di competenze fra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata in merito alla definizione degli stessi progetti, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera a).