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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.100. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 730

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2013  [ apri ]
8.100.
approvato

  Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a) con le seguenti: sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'accordo di programma partecipano i presidenti delle Autorità portuali nel cui ambito territoriale sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a). Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 34, ovvero se il Consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate con le modalità di cui al medesimo articolo 6».

Il Relatore