Sostituirlo con il seguente:
1. I soggetti che gestiscono gli interporti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di procedure competitive ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. In presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, può affidare direttamente la gestione di un interporto a società interamente controllate da soggetti pubblici e sulle quali i soggetti pubblici proprietari esercitino un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni organizzative, previa acquisizione di un parere da parte dell'Autorità dei trasporti e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione.
3. Le società affidatarie della gestione di un interporto ai sensi del comma 2 sono tenute all'osservanza di procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione del personale e per l'affidamento di lavori e servizi.