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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.16. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 730

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/08/2013  [ apri ]
3.16.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il comma 4 è applicato anche alle infrastrutture intermodali nodali.
  4-ter. L'individuazione di una infrastruttura intermodale nodale è subordinata ai presupposti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e).
  4-quater. Il progetto di una nuova infrastruttura intermodale nodale deve prevedere quanto indicato al comma 2, lettere a), con treni non inferiori a 300 metri e in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana, b), e), g) e h).
  4-quinquies. Le infrastrutture intermodali nodali già operative e quelle in costruzione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater entro il terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.