Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Il comma 4 è applicato anche alle infrastrutture intermodali nodali.
4-ter. L'individuazione di una infrastruttura intermodale nodale è subordinata ai presupposti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e).
4-quater. Il progetto di una nuova infrastruttura intermodale nodale deve prevedere quanto indicato al comma 2, lettere a), con treni non inferiori a 300 metri e in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana, b), e), g) e h).
4-quinquies. Le infrastrutture intermodali nodali già operative e quelle in costruzione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater entro il terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.