Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – 1. In ossequio alla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il parere vincolante delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, sono disciplinate le modalità transitorie di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, escludendo la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali. Le summenzionate modalità transitorie di gestione di rifiuti restano in vigore fino all'effettiva piena operatività del SISTRI, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.