Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. L'opera di riconversione delle ferrovie dismesse ad infrastruttura per la mobilità dolce avviene minimizzando, in previsione, i costi di un'eventuale ripristino della tratta ferroviaria all'uso originale, mediante un'adeguata progettazione e avvalendosi delle tecnologie più adatte a tale scopo.