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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.500. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 72

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2016  [ apri ]
5.500.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il medesimo ministero provvede altresì a richiedere agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. I predetti elenchi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno. Di tale elenco si avvalgono il Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni per quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 2.
  2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può formulare proposte e osservazioni in ordine alla dismissione delle linee ferroviarie di interesse culturale, paesaggistico e turistico.
  3. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce, di cui all'articolo 4 della presente legge.

Il Relatore