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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 72

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2016  [ apri ]
6.5.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Riuso e valorizzazione della viabilità minore).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei percorsi viari consolidati armonicamente integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d'uso. A tale fine le regioni affidano alle province l'individuazione, attraverso una o più varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei percorsi viari, dettandone la disciplina d'uso costruttiva di regolazione.
  2. L'individuazione dei percorsi viari di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del PTCP quale piano paesaggistico.
  3. I percorsi viari individuati ai sensi del comma 1 sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, con preferenza per quello a basse intensità e velocità, compresi i flussi ciclopedonali. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico. Nei casi di uso promiscuo della sede stradale sono adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'utenza debole.
  4. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista nel PTCP.
  5. Le regioni istituiscono il catasto regionale delle strade di interesse paesaggistico, storico o ambientale, che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale ed è integralmente informatizzata.
  6. Le regioni istituiscono una commissione a cui è affidata l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1. La commissione, al cui interno devono essere rappresentate le associazioni ambientaliste di rilievo regionale, rende preliminarmente noti i criteri per la selezione dei percorsi viari meritevoli di tutela e procede alla valutazione delle caratteristiche delle strade sulla base di visite sopralluogo, della documentazione resa disponibile e di segnalazioni, considerazioni e proposte avanzate da enti o da privati cittadini. La commissione è volta per volta integrata da un rappresentante del comuni interessati dal percorso viario.
  7. Le regioni promuovono studi e ricerche, anche in collaborazione con istituti universitari, per la messa a punto di procedure e di tecniche per il recupero delle peculiarità storico-culturali e per la contestuale riqualificazione funzionale delle attrezzature e dei margini stradali, al fine di garantire i livelli di sicurezza adeguati alle funzioni di traffico assegnate ai percorsi viari tutelati dalla presente legge.