Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: nei casi di uso promiscuo delle ferrovie dismesse di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d) possono essere sperimentate forme di utilizzo, tecnologicamente avanzate, che consentano alternativamente l'utilizzo della tratta o a fini di percorrenza ferroviaria per finalità turistiche o a fini di percorrenza ciclistica, assicurando la sicurezza dell'utente debole.