Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Gli enti proprietari delle strade nei casi di cui all'articolo 13, comma 4-bis e articolo 14, comma 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 provvedono a disporre il collegamento tra i percorsi ciclabili e la rete nazionale della mobilità dolce di cui alla presente legge, salvo comprovati problemi di sicurezza o oggettiva impossibilità.