stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 72

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2016  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Ufficio biciclette).

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio biciclette. Il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento sono stabiliti nel medesimo decreto.
  2. L'Ufficio biciclette, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è composto dai Ministri di cui al comma 1, da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché da rappresentanti di altre associazioni che per scopo e per statuto sono conformi alle finalità della presente legge.
  3. L'Ufficio biciclette svolge le seguenti attività:
   a) fornisce supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale della mobilità ciclistica e per la redazione delle linee guida della mobilità ciclistica;
   b) esprime parere ai fini dell'approvazione di quanto previsto dall'articolo 3;
   c) promuove la realizzazione della rete nazionale della mobilità ciclistica tramite accordi tra regioni e province, nonché la realizzazione di connessioni intermodali per facilitare la fruizione della stessa rete;
   d) collabora all'individuazione dei tronchi di ferrovie in disuso incluse nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 7, da inserire nella rete nazionale della mobilità ciclistica e nel programma regionale della mobilità ciclistica, in caso di inadempienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostituisce allo stesso nell'individuazione dei tronchi dismessi;
   e) promuove e coordina le iniziative finalizzate all'incentivazione e alla diffusione della mobilità ciclistica;
   f) sostiene, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità ciclistica nell'opinione pubblica e nelle associazioni interessate;
   g) vigila sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366;
   h) promuove e coordina iniziative a carattere nazionale finalizzate alla diffusione della mobilità sostenibile.

Il Relatore