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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2016  [ apri ]
2.4.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32 e 38 della Costituzione, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità di cui all'articolo 1 dalla presente legge è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente in caso di permanenza, temporanea o continuativa, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., di reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al precedente comma, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede la persona con disabilità priva di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.