Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il patrimonio residuo del trust non costituisce comunque alcun presupposto impositivo ai fini reddituali, ed è esente dall'applicazione delle imposte di cui al presente comma, qualora detto patrimonio residuo sia destinato per interventi a favore dei soggetti con disabilità di cui alla presente legge che escludano l'istituzionalizzazione dei medesimi, e ne favoriscano l'inclusione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.