Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A integrazione delle risorse di cui al presente articolo, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovono l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare.