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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.14. in Assemblea riferita al C. 698-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2016  [ apri ]
4.14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, sono destinate all'attuazione delle seguenti finalità, in relazione a quanto previsto dalla linea di intervento 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»:
   a) incrementare l'autonomia, l'indipendenza e la soddisfazione del disabile, perseguendo come obiettivo primario l'efficacia degli interventi assistenziali di cui alla presente legge;
   b) realizzare progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità favorendo l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione;
   c) solo in via residuale, ove gli interventi di cui alle lettere a) e b) non fossero attuabili, realizzare programmi di intervento in residenze che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, con la previsione di eventuale messa in opera di impianti e attrezzature necessari per il funzionamento di tali residenze;
   d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di apprendimento, di accrescimento della consapevolezza e di recupero di capacità, acquisizione di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile da parte delle persone di cui all'articolo 1.