stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.5. in Assemblea riferita al C. 698-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2016  [ apri ]
6.5.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a vantaggio di trust fino a: modalità di cui all'articolo con le seguenti: effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
  2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
  3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
   a) sia fatto per atto pubblico;
   b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
   c) individui l'esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
   d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
   e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cosiddetto Guardiano);
   f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
   g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
   h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust.

  4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
  5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.
  6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
  7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
  8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
  9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
  11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del trust.
  12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.;

   alla rubrica, sostituire la parola: con con le seguenti: affette da.