Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, volte a definire trasparenza e pubblicità delle procedure, anche di verifica, nonché criteri e requisiti qualitativi e quantitativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e dai programmi, anche alla luce delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1.