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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.50. in Assemblea riferita al C. 698-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2016  [ apri ]
3.50.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità disposte dalla presente legge.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del Fondo per la non autosufficienza finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società;

  all'articolo 9:
   al comma 1, sostituire le parole da:
56,9 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dal 2016;
   al comma 2,
    sostituire le parole: 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dal 2016;
    aggiungere, in fine, la seguente lettera:
     c) quanto a 125 milioni di euro per il 2016, 92 milioni di euro per il 2017 e 95 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali; politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro; tutela della salute.
   sopprimere il comma 3.