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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.63. in Assemblea riferita al C. 698-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2016  [ apri ]
1.63.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario.

1.63.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nel caso in cui sia già in atto un'amministrazione di sostegno, oppure venga, con l'attenuarsi o con il venir meno del supporto familiare, dato corso all'apertura della medesima, spetta al giudice tutelare, sentita ove possibile la persona interessata, i genitori o il genitore eventualmente ancora in vita, con l'apporto dei vari esperti di settore, sulla base delle indicazioni dell'amministratore di sostegno, definire o aggiornare i termini del progetto individuale di vita del beneficiario, con le necessarie determinazioni sul terreno esistenziale e familiare, su quello sanitario, su quello patrimoniale.