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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.26. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/04/2015  [ apri ]
6.26.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

  1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità», sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
  2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
  3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) l'istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
   b) l'atto istitutivo del trust identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
   c) l'esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
   d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
   e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.

  4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile.
  L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
  5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.
  6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
  7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
  8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
  9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
  11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
  12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
  13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del trust.
  14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.