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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.100. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2015  [ apri ]
6.100.
approvato

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.
(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

  1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
  2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) l'istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
   b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;
   c) l'esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
   d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
   e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del trust da parte del trustee;
   e-bis) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
   f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

  4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
   5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
  7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
  8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Il Relatore
6.100.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.
(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

  1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
  2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) l'istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
   b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;
   c) l'esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
   d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
   e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del trust da parte del trustee;
   f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

  4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
  7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
  8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Il Relatore