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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/04/2015  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Fondi di sostegno).

  1. Possono essere istituiti, a favore di persone affette da disabilità grave, fondi di sostegno, dotati di personalità giuridica, quali strumenti destinati ad accrescere le capacità delle persone riconosciute in situazione di gravità, di seguito denominate «beneficiari», nonché ad assicurare la qualità della loro vita quotidiana e a garantirne l'inserimento in un contesto sociale.
  2. Il fondo di sostegno di cui al comma 1 è istituito, a pena di nullità, mediante atto pubblico tra vivi o a causa di morte ovvero, nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata autenticata.
  3. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado di una persona affetta da disabilità, di seguito denominato «istituente».
  4. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e di controllo sull'operato del fondo di sostegno spettano al genitore a tale scopo designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e, comunque, a quello superstite.
  5. L'istituzione del fondo di sostegno è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte del garante di cui al comma 6.
  6. L'amministratore di sostegno ovvero il tutore del beneficiario ovvero, se il beneficiario è minorenne, chi esercita la patria potestà, è denominato «garante».
  7. Il beneficiario o il garante, in tale caso ultimo previa autorizzazione del giudice tutelare, può integrare il fondo di sostegno con beni, rendite e altre entrate appartenenti o spettanti al beneficiario o a lui attribuiti anche successivamente all'istituzione del fondo di sostegno.
  8. Al fondo di sostegno possono essere destinati beni, immobili o mobili, iscritti a pubblici registri o titoli di credito ovvero rendite o vitalizi anche derivanti da contratti assicurativi. Sono ammessi conferimenti successivi da parte di chiunque, soggetto pubblico o privato, ivi incluso lo stesso istituente, a valere su di un fondo di sostegno già esistente.
  9. Le disposizioni del testamento fedecommissorio di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano anche alle persone soggette ad amministrazione di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
  10. La denominazione del fondo di sostegno è indicata dall'istituente dello stesso fondo e deve contenere il numero univoco di iscrizione all'apposito elenco tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 8.

Art. 6-ter.
(Gestione del fondo di sostegno).

  1. La gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno spettano alle fondazioni di cui al comma 5, di seguito denominate «gestori», che hanno per oggetto sociale la tutela e la cura delle persone affette da disabilità.
  2. Il gestore opera in conformità con il protocollo di trattamento stabilito dall'istituente del fondo di sostegno. I servizi socio-sanitari territorialmente competenti, su richiesta dell'istituente, svolgono attività di consulenza per la formulazione di tale protocollo.
  3. Il gestore amministra i beni del fondo di sostegno e impiega i relativi introiti per le finalità di cui alla presente legge in collaborazione e conformemente alle indicazioni del garante.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di gestione, di contabilità, di attribuzione, di revoca e di estinzione dei fondi di sostegno, nonché il regime fiscale in materia di successione e le procedure concorsuali degli stessi fondi.
  5. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Albo delle fondazioni con la funzione di gestore dei fondi di sostegno, di seguito denominato «Albo». I criteri di ammissione all'Albo sono fissati in base alle garanzie patrimoniali, alla professionalità, all'esperienza e in relazione ad altri fattori individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto.