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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2015  [ apri ]
4.4.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.