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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.15. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/04/2015  [ apri ]
6.15.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa a condizione che Patto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
   a) sia fatto per atto pubblico;
   b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
   c) individui l'esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
   d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
   e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cd. Guardiano);
   f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
   g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
   h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust.