Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa a condizione che Patto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
c) individui l'esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cd. Guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust.