stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.10. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/04/2015  [ apri ]
4.10.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al precedente comma, con priorità per gli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni e gli enti locali a cui ne compete l'attuazione.
  2-bis. Alla gestione dei suddetti programmi e interventi, in capo alle regioni e agli enti locali, possono partecipare organismi del Terzo settore e altri soggetti di diritto privato, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Gli organismi e i soggetti di cui al precedente periodo sono individuati mediante procedure di bando pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia.