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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/04/2015  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Oneri deducibili).

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Tra le spese di cui alla presente lettera rientrano le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile».