Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è ripartito, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».