Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e requisiti minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e i programmi, nonché dai soggetti e dagli organismi di cui al successivo articolo 4, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. Le regioni adottano indirizzi di programmazione, e possono definire criteri e modalità più restrittive rispetto al decreto interministeriale di cui al precedente periodo.