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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 698

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/04/2015  [ apri ]
1.11.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La presente legge, in applicazione dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità» linea di intervento 3, disciplina misure volte a garantire il diritto alla vita indipendente e autodeterminata alle persone con disabilità grave. La presente legge regola inoltre che alle medesime sia garantita l'assistenza personale necessaria per consentire loro la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita in particolare finalizzata a contrastare l'isolamento o la segregazione. Tali interventi sono diretti alle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.