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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 68

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/03/2014  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Nomina del Presidente dell'ISPRA).

  1. Il Presidente dell'ISPRA viene scelto in seduta congiunta dai membri della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra una rosa di candidati, proposti:
   dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   da tutte le agenzie ambientali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale, legalmente riconosciute.

  2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.