Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).
1. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato.