Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono apportare modulazioni ai LEPTA, al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali.