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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.50. in Assemblea riferita al C. 68-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/04/2014  [ apri ]
9.50.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono apportare modulazioni ai LEPTA, al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali.