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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.50. in Assemblea riferita al C. 68-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/04/2014  [ apri ]
14.50.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – (Disposizioni sul personale ispettivo). 1. Il personale incaricato degli interventi ispettivi effettuati nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale delle agenzie è individuato tra il personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58; detto personale – che opera con compiti ispettivi e di vigilanza – svolge la propria attività ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale, regionale e dell'Unione europea.
  2. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, elabora, nel rispetto del codice etico, uno schema di regolamento, adottato secondo i principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali, nonché le modalità di accesso per la diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al citato decreto legislativo n. 33 del 2013.
  4. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato con decreto sul Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. In attuazione del regolamento di cui al comma 2 il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano e nominano, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio dello loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente.
  6. Il personale di cui al comma 2 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.