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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.53. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
10.53.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente: 10-bis Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale ”D” posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato sia ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ident. 10.5.10.104.10.63.10.66.