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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.13. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
10.13.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e, in assenza di queste, di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali crediti vantati nei confronti dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'interno previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ident. 10.58.10.69.10.51.10.61.