stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.31. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
7.31.

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: In caso di mancata registrazione entro tale termine, può provvedere d'ufficio il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo:

   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, ovvero nel caso di mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 9, a partire dal 1o luglio 2013, il creditore, tramite la piattaforma elettronica, può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione o di richiesta di correzione o integrazione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui all'articolo 9.

ident. 7.5.