Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo e all'articolo 6, comma 1, del presente decreto non si applicano ai piani di pagamento dei debiti non sanitari e non finanziari, predisposti sulla base di disposizioni di legge, delle regioni che adottino, o abbiano adottato, i piani di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.