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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.55. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
2.55.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;
   b) al comma 123, le parole da «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.

ident. 2.26.