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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
2.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità oppure per insufficienza dell'obiettivo di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10, oppure l'attribuzione di una maggiore quota di obiettivo di competenza eurocompatibile a valere sulle risorse di cui alla predetta Sezione fino ad un massimo del 30 per cento delle dotazioni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, dopo le parole: All'erogazione delle somme richieste aggiungere le seguenti: e alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile,;
    2) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    3) al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    4) al comma 5 dopo le parole: All'erogazione aggiungere le seguenti: oppure alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile;
    5) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Per l'anno 2013 l'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale. Per l'anno 2014 l'esclusione di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera nei limiti di 1.000 milioni di euro.
   b) all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.