stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.15. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
2.15.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro quarantacinque giorni dall'approvazione dei decreti di cui al comma 2, sulla base:
   a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato.