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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.14. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
2.14.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 122, è sostituito dal seguente:
  «122. Al fine di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281 in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella I allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.»;
   b) il comma 123, è sostituito dal seguente:
  «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, si provvede a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all'articolo 1, comma 10, e quanto alla quota interessi, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato i al presente decreto. Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.