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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.5. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
10.5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserire il seguente:
  10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale ”D” posseduti dai comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni».

ident. 10.104.10.63.10.66.10.53.