Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Ulteriori modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recanti misure di incentivazione della locazione a canone concordato).
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 7 è così sostituito: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per i fabbricati indicati al comma 4, lettera a), locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. L'aliquota è aumentata al 0,8 per cento per i fabbricati indicati al comma 4, lettera a), tenuti a disposizione».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.