stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.010. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
10.010.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali).

  1. Per le province la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 149/2011 si applica nel limite del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'anno precedente e comunque non si applica in caso di rispetto dell'obiettivo di patto di stabilità interno assegnato al comparto province. L'eventuale eccedenza viene assegnata agli enti interessati dallo sforamento in parte proporzionale.
  2. È soppresso l'articolo 1, comma 443, della legge 228/2012 e all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sostituire le parole: «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale» con le seguenti: «compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili».