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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.178. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013  [ apri ]
1.178.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa agli enti locali che hanno dato vita alle forme associative di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alle comunità montane, anche se esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti locali e le comunità montane di cui al primo periodo comunicano entro il 15 giugno al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato i pagamenti che intendono effettuare ai sensi del comma 1 nel 2013 e nel 2014. Entro il 5 luglio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati i pagamenti di cui al secondo periodo, garantendo effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto non superiori a 82 milioni di euro nell'anno 2013 e a 118 milioni di euro nell'anno 2014. Qualora l'importo complessivo dei pagamenti che gli enti locali e le comunità montane di cui al primo periodo intendono effettuare risulti superiore al limite massimo di cui al terzo periodo, i trasferimenti medesimi sono ridotti in misura proporzionale rispetto alle richieste presentate. All'onere derivante dal presente comma, pari a 82 milioni di euro nell'anno 2013 e a 118 milioni di euro nell'anno 2014 si provvede ai sensi dei commi da 1-ter a 1-quinquies.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro per l'anno 2014.
  1-quater. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-bis, nella misura di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  1-quinquies. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013 di 10 milioni di euro nell'anno 2014.
  1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I Relatori