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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.182. in V Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2013  [ apri ]
1.182.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
   c) al primo periodo sostituire le parole: 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014;
   d) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente: «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012»;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente: «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».
   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni
ABRUZZO 7.289.39021.868.169
BASILICATA 4.897.78914.693.366
CALABRIA12.125.55536.376.664
CAMPANIA28.041.60684.124.817
EMILIA ROMAGNA20.758.98462.276.952
LAZIO 31.905.28495.715.851
LIGURIA 7.758.77123.276.313
LOMBARDIA44.297.820132.893.461
MARCHE 7.812.19923.436.598
MOLISE2.561.0577.683.171
PIEMONTE21.819.04165.457.123
PUGLIA 20.152.05160.456.152
SARDEGNA 19.867.95359.603.858
SICILIA48.133.617144.400.852
TOSCANA18.667.56956.002.706
UMBRIA 5.387.53216.162.597
VENETO 16.525.35349.576.059
TOTALE318.001.570954.004.710

   b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
    2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014, e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
   c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987 n. 67 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi n.7 del 1981 e n. 49 del 1987 come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

I Relatori
1.182.(nuova formulazione)

  Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
   b) al primo periodo sostituire le parole: 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014;
   c) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
  «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012»;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
  «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;

   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni
ABRUZZO 7.289.39021.868.169
BASILICATA 4.897.78914.693.366
CALABRIA12.125.55536.376.664
CAMPANIA28.041.60684.124.817
EMILIA ROMAGNA20.758.98462.276.952
LAZIO 31.905.28495.715.851
LIGURIA 7.758.77123.276.313
LOMBARDIA44.297.820132.893.461
MARCHE 7.812.19923.436.598
MOLISE2.561.0577.683.171
PIEMONTE21.819.04165.457.123
PUGLIA 20.152.05160.456.152
SARDEGNA 19.867.95359.603.858
SICILIA48.133.617144.400.852
TOSCANA18.667.56956.002.706
UMBRIA 5.387.53216.162.597
VENETO 16.525.35349.576.059
TOTALE318.001.570954.004.710

   b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
    2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
     c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014, e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
     c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
     c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987 n. 67 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
     c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
     c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

I Relatori
1.182.

  Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole:
10.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 14.727.993.719 euro per l'anno 2014;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014;.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro»;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
  «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale alla data del 31 dicembre 2012»;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
  «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013 e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:


Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Province Ripartizione incentivo per spazi ceduti a Comuni
ABRUZZO 7.289.39021.868.169
BASILICATA 4.897.78914.693.366
CALABRIA12.125.55536.376.664
CAMPANIA28.041.60684.124.817
EMILIA ROMAGNA20.758.98462.276.952
LAZIO 31.905.28495.715.851
LIGURIA 7.758.77123.276.313
LOMBARDIA44.297.820132.893.461
MARCHE 7.812.19923.436.598
MOLISE2.561.0577.683.171
PIEMONTE21.819.04165.457.123
PUGLIA 20.152.05160.456.152
SARDEGNA 19.867.95359.603.858
SICILIA48.133.617144.400.852
TOSCANA18.667.56956.002.706
UMBRIA 5.387.53216.162.597
VENETO 16.525.35349.576.059
TOTALE318.001.570954.004.710

   b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro;
    2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 17,1 milioni di euro per il 2014, 70,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis e 10-quater;
    3) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».

  10-ter. Le modalità attuative del comma 10-bis, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 3, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 73 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i cui effetti decorrono dal 1o gennaio 2014, senza conseguenze discriminatorie o distorsive in relazione alle caratteristiche dei diversi prodotti, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
  10-quater. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole: «commi 1, 2 e 4» con le parole: «commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «tabacchi lavorati» aggiungere le parole: «e dei prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis».
  10-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non utilizzate a copertura degli oneri di cui al comma 3, alinea, sono destinate al rifinanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I Relatori